Action Plan

Quali sono gli obiettivi principali del piano?

Circa un anno prima dell’approvazione del Green Deal, in particolare l’ 8 marzo 2018, al fine di orientare il mercato dei capitali verso un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e coerente agli impegni assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi, l’Unione Europea approva l’Action Plan. 

Il Piano è articolato in dieci aree di intervento che possono essere riassunte in tre obiettivi principali: 

  1. indirizzare il flusso dei capitali verso un’economia sostenibile ed inclusiva;
  2. stimolare una gestione più efficace dei rischi finanziari provocati dai cambiamenti climatici che hanno un impatto significativo anche dal punto di vista sociale;
  3. promuovere un approccio di lungo periodo negli investimenti e premiare la trasparenza in modo che si possano valutare le imprese anche sotto il profilo della sostenibilità.

In linea con i propositi descritti nel Piano d’Azione, nel mese di maggio 2018, la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di proposte legislative e da una di queste ha avuto origine il regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, il cosiddetto Sustainable Finance Disclosure Regulation – SDFR. 

Tale regolamento si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del greenwashing e promuovere l’afflusso di investimenti verso la sostenibilità tramite la riduzione delle asimmetrie informative, la creazione di uno standard della “disclousure ESG” a livello europeo che imponga a tutti gli attori coinvolti di utilizzare una terminologia unica e l’introduzione di parametri valutativi comuni in modo da verificare come gli intermediari integrano i rischi di sostenibilità e includono gli aspetti ambientali e sociali all’interno delle proprie decisioni di investimento e nei prodotti finanziari offerti.

I prodotti finanziari sono racchiusi in tre categorie riconducibili ai seguenti articoli:

  1. Articolo 6: si applica ai prodotti che integrano rischi legati alla sostenibilità nelle decisioni di investimento;
  2. Articolo 8: si applica ai prodotti che promuovono caratteristiche di sostenibilità quali ambientali e sociali, integrando i criteri ESG nel processo di investimento;
  3. Articolo 9: si applica ai prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e che quindi puntano ad ottenere specifici risultati di sostenibilità.

Il regolamento ha un ambito di applicazione soggettivo molto ampio, in particolare si rivolge ai partecipanti ai mercati finanziari indentificati fondamentalmente in tutti i soggetti che forniscono servizi di gestione e consulenza sugli investimenti.

Per quanto riguarda i prodotti, spaziano da quelli finanziari o assicurativi, ai fondi di investimento alternativi e ai prodotti pensionistici. 

Emerge quindi come i fattori ESG vengano messi al centro del sistema finanziario, spingendo gli operatori dei mercati finanziari a comunicare le proprie politiche in merito all’integrazione dei rischi ambientali, sociali e di governance in maniera trasparente in modo tale che il cliente sia in grado di comprendere sia gli effetti negativi che positivi di tali scelte sui propri investimenti.